Articolo 1
È costituita la “Associazione Italiana di Oceanologia e Limnologia”, di seguito indicata come AIOL.
Articolo 2
L’AIOL ha lo scopo di favorire la ricerca, la collaborazione e il flusso di informazioni tra studiosi delle diverse discipline afferenti all’Oceanologia ed alla Limnologia onde contribuire al progresso di queste scienze.
Articolo 3
L’AIOL ha sede legale a Pallanza (Verbania) presso l’Istituto di Ricerca Sulle Acque del CNR Sede Secondaria di Verbania (già Istituto per lo Studio degli Ecosistemi, e Istituto Italiano di Idrobiologia) e sede amministrativa presso il Tesoriere.
Articolo 4
Possono diventare Soci ordinari tutti coloro che svolgono o hanno svolto ricerca attiva portando un contributo scientifico nella Oceanologia e nella Limnologia, ovvero tutti coloro che sono interessati direttamente o indirettamente alle scienze oceanologiche e limnologiche senza svolgere ricerca attiva. Tutti i Soci dell’AIOL hanno diritto di voto.
Articolo 5
Sono organi dell’AIOL: il Consiglio di Presidenza e l’Assemblea dei Soci.
Articolo 6
Il Consiglio è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, da sette Consiglieri. Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri sono eletti dall’Assemblea dei Soci tra i cultori delle diverse discipline. Tali cariche elettive hanno durata di due anni. Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri potranno essere rieletti per un solo mandato biennale. Al termine del proprio mandato il Vice Presidente potrà candidarsi alla carica di Presidente anche se ha già partecipato al Consiglio per due mandati.
Articolo 7
Chiunque desideri diventare Socio deve farne domanda al Presidente. L’ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio di Presidenza.orologi replica sono legali Ciascun Socio sarà tenuto a versare una quota associativa annua la cui misura sarà decisa dall’Assemblea dei Soci.
Articolo 8
Il Consiglio di Presidenza nomina, anche al di fuori del suo seno, un Segretario, un Tesoriere, ed eventuali delegati al rapporto con altri enti o federazioni che possono presenziare alle riunioni del Consiglio di Presidenza.
Articolo 9
Al Consiglio di Presidenza sono devoluti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, per l’attuazione degli scopi dell’AIOL, che non siano per legge tassativamente riservati all’Assemblea dei Soci.
Articolo 10
La rappresentanza legale e la firma dell’AIOL sono devolute al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, a persona delegata dallo stesso Presidente.
Articolo 11
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno 5 membri, tra cui il Presidente. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. I lavori del Consiglio possono essere svolti anche in modalità telematica.
Articolo 12
L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all’anno. Essa è convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Eventuali Assemblee Straordinarie possono essere convocate su richiesta di almeno tre membri del Consiglio di Presidenza o di almeno un decimo dei Soci ordinari. E’ ammessa la convocazione via email. Oltre che in presenza, per cause di forza maggiore o altre comprovate motivazioni, l’Assemblea dei Soci può essere svolta anche in modalità telematica.
Articolo 13
L’Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei Soci ed in seconda convocazione con la presenza di un numero qualsiasi di Soci. I Soci impossibilitati a partecipare all’Assemblea possono delegare per iscritto un altro Socio. Ciascun Socio può ricevere una sola delega. Le deliberazioni si prendono a maggioranza.
Articolo 14
Le entrate dell’AIOL sono costituite dalle quote annuali di associazione, dalle quote di iscrizione ai Congressi promossi dall’AIOL, e da eventuali contratti, contributi e donazioni. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di Presidenza redige e pubblica il rendiconto economico e finanziario dell’anno solare precedente. Detto rendiconto viene portato a conoscenza dei Soci entro la successiva Assemblea dei Soci. È fatto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’AIOL, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio andrà devoluto ad altra associazione analoga o in beneficenza, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, legge 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili. La quota non può subire rivalutazioni.
Articolo 15
Le modalità di applicazione dello Statuto sono precisate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci in presenza o attraverso una consultazione elettronica.
Articolo 16
Le modifiche dello Statuto, previa approvazione del Consiglio di Presidenza, devono essere sottoposte a visione di tutti i Soci e votate in un’Assemblea dei Soci indetta non prima di 30 giorni dopo tale comunicazione o attraverso una consultazione elettronica. Per l’approvazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso in prima convocazione e di almeno 2/3 dei partecipanti al voto in seconda convocazione.